Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento che verte su un argomento di estremo rilievo e di significativa attualità politica: la istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
1) Le proposte di legge esaminate dalla Commissione.
La VIII Commissione ha svolto l'esame abbinato di cinque proposte di legge, aventi tutte come finalità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con l'eccezione della proposta di legge n. 472, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti limitata esclusivamente alla regione Campania. Si tratta di provvedimenti con cui i gruppi proponenti - facenti parte di quasi tutti gli schieramenti politici - hanno inteso rinnovare le esperienze positive realizzate nelle precedenti legislature. Come è noto, una Commissione bicamerale su tali tematiche ha operato già dalla XIII legislatura, mentre nella XII legislatura era stata istituita, dalla sola Camera dei deputati, una Commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con deliberazione dell'Assemblea del 20 giugno 1995. In particolare, nella XIV legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge 31 ottobre 2001, n. 399. Essa, in continuità con la precedente legge istitutiva (legge 10 aprile 1997, n. 97), aveva attribuito alla Commissione di inchiesta il compito di svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata - e, quindi, di individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni -, nonché di verificare l'attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, in particolare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento. Rispetto alla precedente legge istitutiva, la legge del 2001 prevedeva, inoltre, la possibilità per la Commissione di inchiesta di sollecitare il recepimento di disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
Tra le proposte di legge che nella corrente legislatura sono giunte all'esame della VIII Commissione, le sole proposte di legge n. 17 e n. 397 riproducono pressoché integralmente il testo dell'ultima legge istitutiva della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Altre due proposte, infatti, estendono la portata dell'inchiesta all'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne sia superficiali sia sotterranee (proposta di legge n. 51), ovvero stabiliscono che la Commissione concluda i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione (proposta di legge n. 39), al contrario delle altre proposte di legge, che prevedono che la durata coincida con quella della legislatura.
Per tali motivi la VIII Commissione ha convenuto, su proposta del relatore, di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, la proposta di legge n. 17, anche alla luce della maggiore aderenza alla precedente legge istitutiva e
2) Istruttoria legislativa svolta.
L'attività istruttoria svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sintetica e si è concentrata in poche sedute, anche in ragione dei margini temporali piuttosto ristretti dettati dalla sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea. Come rilevato in precedenza, la VIII Commissione, al termine dell'esame preliminare, pur avendo affrontato nel merito il contenuto di tutte le proposte di legge presentate, ha deliberato di assumere come testo base il testo della proposta di legge n. 17. L'esame degli emendamenti in sede referente, peraltro, ha portato all'approvazione di alcune modifiche al testo adottato come testo base, sulla cui opportunità ha convenuto, nella sostanza, l'intera Commissione. Tali modifiche sono state ritenute significative dai componenti della Commissione, poiché consentirebbero di apportare un contributo migliorativo al testo della proposta di legge originaria, non soltanto in termini di chiarezza, ma anche sotto il profilo della completezza delle attribuzioni della istituenda Commissione di inchiesta. Le modifiche introdotte dalla VIII Commissione, infatti, riguardano - per un verso - l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del budget per il funzionamento della Commissione di inchiesta, indicando uno specifico tetto di spesa, e - per altro verso - l'opportunità di garantire la tutela dei terzi nei procedimenti e negli atti posti in essere dalla Commissione, soprattutto quando essa interviene sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti: a tale ultimo fine, sono state previste procedure aggravate per l'adozione delle relative determinazioni parlamentari.
3) I pareri espressi.
Per quanto concerne i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni. È stato, inoltre, acquisito il parere favorevole della V Commissione, richiesto ai sensi dell'articolo 73,
Franco STRADELLA, Relatore.